Art. 12
Condizioni specifiche relative al transito di determinate partite di ungulati in paesi terzi
In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni specifiche relative al transito di determinate partite di ungulati in paesi terzi
Per consentire alle partite di ungulati cui si applica la condizione specifica I dell'allegato I, parte 1, originarie di uno Stato membro e destinate a un altro Stato membro, il transito in un paese terzo, in un territorio o in una loro parte di cui alla tabella dell'allegato I, parte 1, per i quali però la colonna 4 della tabella non prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alle partite di tali ungulati, si applicano le seguenti condizioni:
a)
nel caso di bovini da ingrasso:
i)
le aziende di destinazione finale devono essere designate preventivamente dall'autorità competente del luogo di destinazione finale;
ii)
gli animali vivi compresi nella partita non devono lasciare l'azienda di destinazione finale salvo per la macellazione immediata;
iii)
per tutta la durata della permanenza nell'azienda degli animali compresi nella partita, tutti i movimenti di animali vivi in entrata e in uscita dall'azienda di destinazione finale devono essere effettuati sotto il controllo dell'autorità competente;
b)
nel caso di ungulati destinati alla macellazione immediata si applica l', paragrafo 2.
Storico versioni
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