Art. 14

Condizioni generali per l'importazione di carni fresche

In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni generali per l'importazione di carni fresche Le partite di carni fresche destinate al consumo umano possono essere importate nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni: a) provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato II, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato II, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata; b) sono presentate al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato II, parte 2, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della parte 1 del suddetto allegato e il certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore; c) soddisfano le condizioni enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera b), comprese: i) le garanzie supplementari previste dal certificato medesimo, ove ciò sia specificato nella colonna 5 della tabella dell'allegato II, parte 1; ii) le eventuali ulteriori condizioni di certificazione veterinaria che lo Stato membro di destinazione può imporre a norma della legislazione veterinaria dell'Unione e che sono indicate nel certificato.
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Condizioni generali per l'importazione di carni fresche (Art. 14 Regolamento (UE) 2010/206) — Testo vigente | Portale Normativo