Art. 13
Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione delle partite di api di cui all'articolo 7
In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione delle partite di api di cui all'
1. Le partite di api regine di cui all', paragrafo 3, lettera a), sono trasferite senza indugio nel luogo designato di destinazione finale in cui gli alveari sono posti sotto il controllo dell'autorità competente e le api regine sono trasferite in altre gabbiette prima di essere introdotte nelle colonie locali.
2. Le gabbiette, le api accompagnatrici e altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di origine sono inviati a un laboratorio designato dall'autorità competente dove si procede agli esami per la ricerca:
a)
del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida), delle sue uova o delle sue larve;
b)
di segni dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).
Le gabbiette, le api accompagnatrici e tutto il materiale sono distrutti dopo gli esami di laboratorio.
3. Le partite di bombi (Bombus spp.) di cui all', paragrafo 3, lettera b), sono trasferite senza indugio al luogo di destinazione designato.
I bombi possono rimanere nel contenitore nel quale sono stati introdotti nell'Unione fino alla fine della vita della colonia.
Il contenitore e tutto il materiale che ha accompagnato i bombi dal paese terzo di origine vengono distrutti, al più tardi, alla fine della vita della colonia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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