Art. 11
Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati
In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione di determinate partite di ungulati
1. Una volta introdotte nell'Unione, le partite di ungulati destinate all'allevamento e alla produzione oppure destinate a zoo, parchi di attrazione, riserve faunistiche o di caccia sono trasferite senza indugio all'azienda di destinazione.
Gli ungulati restano in quell'azienda per un periodo minimo di trenta giorni, tranne in caso di trasferimento diretto a un macello.
2. Una volta introdotte nell'Unione, le partite di ungulati destinate alla macellazione immediata sono trasferite senza indugio al macello di destinazione, dove sono macellate entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo al macello stesso.
Storico versioni
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