Art. 9

Termini per il trasporto di animali vivi nell'Unione

In vigore dal 12 mar 2010
Termini per il trasporto di animali vivi nell'Unione Le partite di animali vivi possono essere introdotte nell'Unione solo se giungono al posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione entro dieci giorni dalla data del rilascio dell'idoneo certificato veterinario. In caso di trasporto via mare, il termine di dieci giorni è prorogato di un ulteriore periodo corrispondente alla durata del viaggio via mare, certificata da una dichiarazione sottoscritta dal comandante della nave, redatta secondo il modello di cui all'allegato I, parte 3 ed allegata in originale al certificato veterinario.
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