Art. 7

Condizioni generali per l'introduzione nell'Unione di determinate specie di api

In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni generali per l'introduzione nell'Unione di determinate specie di api 1.   Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2, possono essere introdotte nell'Unione unicamente dai paesi terzi o territori: a) elencati nell'allegato II, parte 1; b) in cui la presenza della peste americana, del piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida) e dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) è soggetta a notifica obbligatoria in tutto il paese terzo o in tutto il territorio interessato. 2.   In deroga all', lettera a), le partite di api possono essere introdotte nell'Unione da una parte di un paese terzo o di un territorio di cui all'allegato II, parte 1, ove tale parte: a) costituisca una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata del paese terzo o territorio; b) sia elencata nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1. Quando si applica tale deroga, è vietata l'introduzione nell'Unione di partite di api provenienti da tutte le altre parti del paese terzo o del territorio interessato che non siano elencate nella terza colonna della tabella dell'allegato IV, parte 1, sezione 1. 3.   Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2, sono costituite da: a) gabbiette di api regine (Apis mellifera e Bombus spp.) contenenti ciascuna una sola regina con un massimo di 20 api accompagnatrici, oppure b) contenitori di bombi (Bombus spp.) contenenti ciascuno una colonia di un massimo di 200 bombi adulti. 4.   Le partite di api appartenenti alle specie elencate nella tabella 1 dell'allegato IV, parte 2: a) sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato IV, parte 2, compilato e firmato da un ispettore ufficiale del paese terzo esportatore; b) soddisfano le condizioni veterinarie enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera a).
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