Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 12 mar 2010
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di partite contenenti gli animali vivi o le carni fresche che seguono: a) gli ungulati; b) gli animali elencati nell'allegato IV, parte 2; c) le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le preparazioni di carni, di ungulati e di equidi. 2.   Il presente regolamento istituisce gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione le partite di cui al paragrafo 1. 3.   Il presente regolamento non si applica all'introduzione nell'Unione di animali non domestici: a) destinati a mostre o esibizioni presso le quali tali animali non sono tenuti o allevati abitualmente; b) appartenenti a circhi; c) destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto di cui all', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE. 4.   Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.
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Oggetto e campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2010/206) — Testo vigente | Portale Normativo