Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 12 mar 2010
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di partite contenenti gli animali vivi o le carni fresche che seguono:
a)
gli ungulati;
b)
gli animali elencati nell'allegato IV, parte 2;
c)
le carni fresche destinate al consumo umano, escluse le preparazioni di carni, di ungulati e di equidi.
2. Il presente regolamento istituisce gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti dai quali possono essere introdotte nell'Unione le partite di cui al paragrafo 1.
3. Il presente regolamento non si applica all'introduzione nell'Unione di animali non domestici:
a)
destinati a mostre o esibizioni presso le quali tali animali non sono tenuti o allevati abitualmente;
b)
appartenenti a circhi;
c)
destinati a un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto di cui all', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le condizioni di certificazione specifiche eventualmente contemplate da altri atti dell'Unione o da accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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