Art. 3
Condizioni generali per l'introduzione di ungulati nell'Unione
In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni generali per l'introduzione di ungulati nell'Unione
Le partite di ungulati possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano le seguenti condizioni:
a)
provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato I, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata;
b)
sono corredate dell'idoneo certificato veterinario redatto secondo il pertinente modello di certificato veterinario di cui all'allegato I, parte 2, tenendo conto delle condizioni specifiche indicate nella colonna 6 della parte 1 del suddetto allegato e il certificato è compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore;
c)
soddisfano le prescrizioni enunciate nel certificato veterinario di cui alla lettera b), comprese:
i)
le garanzie supplementari previste dal certificato medesimo, ove ciò sia specificato nella colonna 5 della tabella dell'allegato I, parte 1;
ii)
le eventuali ulteriori condizioni di certificazione veterinaria che lo Stato membro di destinazione può imporre a norma della legislazione veterinaria dell'Unione e che sono indicate nel certificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:206:oj#art-3