Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 mar 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«ungulati»: gli ungulati quali definiti all', lettera d), della direttiva 2004/68/CE;
b)
«carni fresche»: le carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
«equidi»: gli equidi quali definiti all', lettera b), della direttiva 90/426/CEE (17);
d)
«azienda»: un'azienda agricola o altra impresa agricola, industriale o commerciale soggetta a controllo ufficiale, inclusi gli zoo, i parchi di attrazione e le riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2010:206:oj#art-2