Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 mar 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «ungulati»: gli ungulati quali definiti all', lettera d), della direttiva 2004/68/CE; b) «carni fresche»: le carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) «equidi»: gli equidi quali definiti all', lettera b), della direttiva 90/426/CEE (17); d) «azienda»: un'azienda agricola o altra impresa agricola, industriale o commerciale soggetta a controllo ufficiale, inclusi gli zoo, i parchi di attrazione e le riserve faunistiche o di caccia, in cui gli animali sono tenuti o allevati abitualmente.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2010/206) — Testo vigente | Portale Normativo