Art. 4
Condizioni applicabili ai centri di raccolta in relazione a determinate partite di ungulati
In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni applicabili ai centri di raccolta in relazione a determinate partite di ungulati
Le partite di ungulati contenenti animali vivi di più aziende possono essere introdotte nell'Unione solo se gli animali sono raccolti in centri di raccolta riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo di origine in base alle condizioni enunciate nell'allegato I, parte 5.
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