Art. 15

Condizioni da applicare successivamente all'importazione di carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici

In vigore dal 12 mar 2010
Condizioni da applicare successivamente all'importazione di carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici Conformemente a quanto disposto dall', paragrafo 2, della direttiva 97/78/CE del Consiglio (18), le partite di carcasse non scuoiate di artiodattili selvatici destinate al consumo umano dopo un'ulteriore trasformazione sono trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate.
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