Art. 16
Transito e magazzinaggio di carni fresche
In vigore dal 12 mar 2010
Transito e magazzinaggio di carni fresche
L'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche non destinate a essere importate nell'Unione, ma destinate a un paese terzo immediatamente dopo il transito oppure dopo magazzinaggio nell'Unione secondo quanto disposto dall', paragrafo 4, e dall' della direttiva 97/78/CE, è autorizzata solo se le partite soddisfano le seguenti condizioni:
a)
provengono dai paesi terzi, territori o loro parti di cui alle colonne 1, 2 e 3 della tabella dell'allegato II, parte 1, per i quali la colonna 4 della tabella del medesimo allegato II, parte 1, prevede un modello di certificato veterinario corrispondente alla partita interessata;
b)
soddisfano le condizioni specifiche di polizia sanitaria previste per la partita interessata, illustrate nel pertinente modello di certificato veterinario di cui alla lettera a);
c)
sono corredate di un certificato veterinario redatto secondo il modello di certificato veterinario di cui all'allegato III, compilato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore;
d)
la loro ammissione al transito, e se del caso al magazzinaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (19), firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:206:oj#art-16