Art. 17

Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia

In vigore dal 12 mar 2010
Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia 1.   In deroga all', è autorizzato il transito nell'Unione, su strada o ferrovia, tra i posti di ispezione frontalieri designati di Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE della Commissione (20), di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) la partita viene sigillata presso il posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione dai servizi veterinari dell'autorità competente con un sigillo numerato progressivamente; b) ogni pagina dei documenti di cui all' della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione; c) sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all' della direttiva 97/78/CE; d) l'ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione. 2.   Le partite di cui sopra non possono essere oggetto sul territorio dell'Unione di operazioni di scarico o di magazzinaggio, quali definite all', paragrafo 4, o all' della direttiva 97/78/CE. 3.   L'autorità competente effettua regolari controlli volti a verificare che il numero delle partite e i quantitativi dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano a quelli in entrata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:206:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo