Art. 19

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 mar 2010
Disposizioni transitorie Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2010, possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di animali vivi e di carni fresche destinate al consumo umano per le quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma delle decisioni 79/542/CEE o 2003/881/CE.
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