REGIO DECRETO·n. 2423·24 agosto 1933
Norme per la concessione del permesso di ancoraggio, in tempo di pace, alle navi da guerra estere nei porti e negli ancoraggi del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.
Vigente dal 9 ottobre 2010 19 articoli 3 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R
Art. 2ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 3Le navi da guerra estere sono sempre autorizzate in tempo di pace a visitare i porti nazio
Art. 4I limiti circa il massimo numero delle navi da guerra estere e dei giorni di permanenza in
Art. 5Le prescrizioni degli articoli precedenti non si applicano: a) alle navi da guerra sulle q
Art. 6Per l'applicazione delle presenti norme il litolare del Regno, dei possedimenti dell'Egeo
Art. 7Alla nave da guerra estera in arrivo in un porto o rada del Regno, dei possedimenti dell'E
Art. 8Nel giungere all'ancoraggio entro il limite di una piazza marittima, fortezza costiera o b
Art. 9Potrà essere inibito, nell'interesse della difesa nazionale, alle navi da guerra estere il
Art. 10Le navi da guerra estere che prendano l'ancoraggio in un porto o nelle acque territoriali
Art. 11Le navi da guerra estere e le aeromobili che le accompagnino, trovandosi nelle acque di pi
Art. 12Le navi da guerra estere e le aeromobili che le accompagnino, trovandosi in altri porti de
Art. 13È vietato alle navi da guerra estere che si trovano nelle acque territoriali di eseguire r
Art. 14È vietato a qualunque apparecchio aereo imbarcato su navi da guerra estere o da queste sco
Art. 15I sommergibili, ammessi all'ancoraggio nei porti, devono, per tutta la durata della loro p
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