Art. 16

In vigore dal 6 giu 1934
È vietato alle navi da guerra estere di inviare a terra uomini armati dell'equipaggio, o della truppa imbarcata, per esercizi, servizio di ronda e di vigilanza, funzioni funebri o per altro motivo, senza aver chiesta preventiva autorizzazione all'autorità militare locale o, in mancanza, a quella di porto. Il numero degli uomini che potranno scendere a terra, le modalità, nonché le ore della discesa e della ritirata a bordo, saranno concordati tra il comandante della nave e delle navi estere e l'autorità civile e militare locale, tenendo conto della presenza eventuale di navi da guerra di altre nazioni. Le imbarcazioni, che circoleranno nei porti e nelle acque territoriali, non potranno essere armate. Nessuna sentenza di morte potrà essere eseguita nelle acque territoriali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-16

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