Art. 18
In vigore dal 6 giu 1934
Spetta all'autorità militare marittima locale, o, in sua mancanza, a quella di porto, e infine all'autorità militare terrestre vigilare sull'osservanza delle presenti norme.
Spetta a dette autorità di richiamare le navi da guerra estere, in caso di trasgressione o di rifiuto, di eseguire rigorosamente le prescrizioni contenute nel presente decreto. In caso di persistenza o di rifiuto di ottemperare alle intimazioni, le autorità marittime locali, dopo aver diretta al comandante delle navi da guerra estere una formale protesta, ne dovranno trasmettere d'urgenza avviso telegrafico al competente Comando di dipartimento marittimo o Comando militare autonomo nella cui giurisdizione si trova la nave da guerra estera, e al Ministero della marina, e, qualora l'autorità trasmittente sia militare terrestre, anche al Comando del Corpo di armata e al Ministero della guerra.
Nei possedimenti dell'Egeo e nelle Colonie, l'avviso di cui al precedente comma dovrà essere diretto d'urgenza al Governatore relativo, cui spetta informare l'autorità centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-18