Art. 17
In vigore dal 6 giu 1934
In caso di neutralità dello Stato, nei conflitti armati tra altri Stati, saranno osservate, per i porti e per le acque territoriali, le convenzioni, le leggi e le altre norme di diritto marittimo vigenti al riguardo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-17