Art. 12
In vigore dal 6 giu 1934
Le navi da guerra estere e le aeromobili che le accompagnino, trovandosi in altri porti del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie, non contigui ad una piazza marittima, fortezza costiera o base navale, dovranno attenersi alle seguenti norme:
a) sono vietate le trasmissioni su onda 600 metri, eccetto che per segnalazioni di soccorso o per rispondervi;
b) devono evitarsi interferenze con le segnalazioni di stazioni radiotelegrafiche nazionali mobili o fisse e interferenze o disturbi alle radiodiffusioni;
c) le trasmissioni dovranno essere sospese dietro invito di qualsiasi autorità navale, delle autorità di porto o di qualsiasi stazione radiotelegrafica nazionale fissa;
d) devono evitarsi segnalazioni prolungate con apparati che non trasmettano con onda persistente pura;
e) trovandosi presenti in porto unità della Regia marina dovrà essere previamente interpellato il loro comandante superiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-12