Art. 9
In vigore dal 6 giu 1934
Potrà essere inibito, nell'interesse della difesa nazionale, alle navi da guerra estere il transito o il soggiorno in qualunque località del mare territoriale che, caso per caso, sarà designata.
Tale inibizione, temporanea o permanente, dovrà essere resa pubblica con i sistemi seguiti per le notizie idrografiche che interessano la navigazione. I semafori, le stazioni di segnalazioni e le navi da guerra nazionali, che si trovassero nei pressi di detta località, dovranno comunicarla, con i sistemi internazionali di segnalazione, alle navi da guerra estere che transitassero nelle vicinanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-9