Art. 7

In vigore dal 6 giu 1934
Alla nave da guerra estera in arrivo in un porto o rada del Regno, dei possedimenti dell'Egeo o delle Colonie, che non sia piazza marittima, fortezza costiera, o base navale, o Comando di marina, viene dall'autorità marittima assegnato il posto di ancoraggio. Nel caso in cui la nave si fosse già ancorata, l'autorità potrà acconsentire a lasciarla nel posto occupato o assegnargliene un altro, qualora, a suo giudizio, essa porti disturbo alla navigazione o ai servizi di porto. L'ufficiale di marina o di porto, incaricato dei convenevoli di uso dell'autorità navale militare o portuale, consegnerà al comandante, dopo compiute le formalità sanitarie, una copia dell'unito modello di costituto per le informazioni che col medesimo si richiedono, ritirandolo completo e firmato. Deve pure consegnare allo stesso una copia del presente decreto affinché ne prenda conoscenza. In caso di non ammissione in libera pratica, l'ufficiale sopra indicato si limiterà a consegnare copia del decreto al comandante della nave o della forza navale, il quale deve mandare, osservando le precauzioni necessarie prescritte, l'ufficiale medico, o altro suo rappresentante, all'ufficio sanitario locale per fornire le indicazioni per la compilazione del costituto e per avere partecipazione del trattamento sanitario, cui la nave o le navi devono essere sottoposte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-7

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Art. 7 Norme per la concessione del permesso di ancoraggio, in tempo di pace, alle navi da guerra estere nei porti e negli ancoraggi del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie. — Testo vigente | Portale Normativo