Art. 13
In vigore dal 6 giu 1934
È vietato alle navi da guerra estere che si trovano nelle acque territoriali di eseguire rilievi di terreno ed operazioni di scandaglio; e di eseguire, senza autorizzazione, esercizi di sbarco o di tiro, di lancio di siluri e di posa torpedini.
Nessun lavoro sotto acqua potrà essere effettuato senza darne preventivo avviso all'autorità marittima o a chi la rappresenta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-13