Art. 10
In vigore dal 6 giu 1934
Le navi da guerra estere che prendano l'ancoraggio in un porto o nelle acque territoriali sono obbligate a rispettare le leggi e i regolamenti fiscali, di polizia e di sanità.
Sono anche obbligate ad osservare tutte le disposizioni regolamentari locali, alle quali sono sottoposte le navi della R.
Marina. A tal uopo l'autorità marittima locale fornisce al comandante delle navi da guerra estere tutte le informazioni occorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-10