Art. 14

In vigore dal 6 giu 1934
È vietato a qualunque apparecchio aereo imbarcato su navi da guerra estere o da queste scortato o rimorchiato di elevarsi in volo od innalzarsi nelle acque territoriali senza speciale autorizzazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-14

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Art. 14 Norme per la concessione del permesso di ancoraggio, in tempo di pace, alle navi da guerra estere nei porti e negli ancoraggi del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie. — Testo vigente | Portale Normativo