Art. 14
In vigore dal 6 giu 1934
È vietato a qualunque apparecchio aereo imbarcato su navi da guerra estere o da queste scortato o rimorchiato di elevarsi in volo od innalzarsi nelle acque territoriali senza speciale autorizzazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-14