Art. 14

Art. 14

14 / 19
In vigore dal 6 giu 1934
È vietato a qualunque apparecchio aereo imbarcato su navi da guerra estere o da queste scortato o rimorchiato di elevarsi in volo od innalzarsi nelle acque territoriali senza speciale autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-14