Art. 15
In vigore dal 6 giu 1934
I sommergibili, ammessi all'ancoraggio nei porti, devono, per tutta la durata della loro permanenza, rimanere emersi, ed è loro vietato eseguire esercitazioni di immersione senza autorizzazione. Essi, all'arrivo o alla partenza e per tutta l'estensione del mare territoriale, devono, in ogni caso, navigare in emersione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-15