Art. 11

In vigore dal 6 giu 1934
Le navi da guerra estere e le aeromobili che le accompagnino, trovandosi nelle acque di piazze marittime, fortezze costiere e basi navali del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie o ancoraggi ad esse prossimi, per far uso dei loro apparati radiotelegrafici o radiotelefonici, dovranno ottenere dal Comando della piazza, fortezza, base o porto, il relativo permesso, previa comunicazione del sistema, della lunghezza dell'onda da impiegare nella trasmissione e dell'orario di funzionamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-11

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