Art. 8
In vigore dal 6 giu 1934
Nel giungere all'ancoraggio entro il limite di una piazza marittima, fortezza costiera o base navale, e nel partirne, le navi da guerra estere hanno l'obbligo, quando ne ricevano invito dall'autorità militare marittima locale, di accettare la guida di un ufficiale o di un altro delegato appositamente inviato dall'autorità stessa, e di conformarsi alle sue indicazioni per quanto riguarda le rotte da percorrere per l'entrata e l'uscita dall'ancoraggio che sarà stato loro assegnato. Questo servizio è gratuito e nessuna responsabilità incombe al Regio Governo ed ai suoi dipendenti per i danni che potessero riportare le navi, ed è del tutto indipendente dal servizio di pilotaggio ordinario, che potrà essere richiesto dalle navi stesse con i segnali prescritti od offerto dai piloti locali od essere, per speciali condizioni di località, obbligatorio.
Ai fini di questo articolo le piazze marittime, fortezze costiere e basi navali sono le seguenti:
Piazze marittime - La Spezia, La Maddalena, Taranto, Brindisi, Venezia e Pola;
Fortezze costiere - Messina;
Basi navali - Porto Lago (Lero), Tobruk.
Fra le piazze marittime, fortezze costiere e basi navali suddette e le navi da guerra estere, che approdano nei rispettivi ancoraggi, e che sono in condizioni di farlo, è dovuto lo scambio di saluto con le artiglierie.
Tale obbligo si estende anche agli ancoraggi di Napoli, Zara, Tripoli e Massana, nonché a qualsiasi altro ancoraggio dello Stato, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie, nel quale trovisi una Regia nave in condizioni di restituire il saluto.
In ogni piazza marittima, fortezza costiera e base navale una delle opere tiene inalberata la bandiera nazionale dalle 8 al tramonto del sole. La bandiera nazionale è temporaneamente inalberata all'infuori delle ore prescritte, purchè se ne possano distinguere i colori, se è in vista o in moto una nave da guerra, ed in ogni caso in cui una nave da guerra in vista abbia bandiera spiegata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-8