Art. 3
In vigore dal 6 giu 1934
Le navi da guerra estere sono sempre autorizzate in tempo di pace a visitare i porti nazionali e quelli dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie e ad ancorarsi nelle acque territoriali entro la distanza di 6 miglia dalla linea di bassa marea, purchè il numero delle navi appartenenti ad un medesimo Stato non sia superiore a tre per ogni settore, in cui è stato diviso, ai fini del presente decreto, il litorale del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.
Tuttavia deve invariabilmente darsi, per il solito tramite diplomatico, l'avviso che una simile visita è in progetto, in modo tale che, le circostanze permettendolo, l'avviso giunga non meno di sette giorni prima che si inizi la visita progettata.
Dette navi non potranno soggiornare per un periodo di tempo superiore agli otto giorni nei porti e nelle acque territoriali.
Dovranno in ogni modo prendere il largo entro sei ore dall'avviso, qualora le autorità marittime le invitassero a partire, e ciò anche nel caso che la durata del soggiorno sopra indicata non fosse stata compiuta.
Quando approdasse una forza navale estera composta di un numero di navi maggiore di quello indicato al 1° alinea del presente articolo, l'autorità marittima deve avvisare subito il comandante in capo della forza stessa delle disposizioni sopra indicate, affinché egli faccia allontare le navi eccedenti il numero stabilito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-3