Art. 4

In vigore dal 6 giu 1934
I limiti circa il massimo numero delle navi da guerra estere e dei giorni di permanenza indicati nell'articolo precedente non possono essere ecceduti che nel caso di permanenza forzata, oppure dietro formale permesso da chiedersi al Regio Governo per via diplomatica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-4

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Art. 4 Norme per la concessione del permesso di ancoraggio, in tempo di pace, alle navi da guerra estere nei porti e negli ancoraggi del Regno, dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie. — Testo vigente | Portale Normativo