Art. 4
In vigore dal 6 giu 1934
I limiti circa il massimo numero delle navi da guerra estere e dei giorni di permanenza indicati nell'articolo precedente non possono essere ecceduti che nel caso di permanenza forzata, oppure dietro formale permesso da chiedersi al Regio Governo per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-4