Art. 1
In vigore dal 6 giu 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto n. 860 in data 28 maggio 1922, che detta norme per la concessione del permesso dì ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie;
Visto le modificazioni successivamente apportate al precitato Regio decreto con i Regi decreti 29 marzo 1923, n. 899, 19 luglio 1924, n. 1256 e 18 febbraio 1926, n. 474;
Ritenuta l'opportunità di riordinare le norme suddette, tenendo conto delle odierne esigenze tecnico-marinaresche, e di estenderle alle Isole italiane nell'Egeo;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la guerra, per l'aeronautica e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il presente decreto riguarda l'approdo, in tempo di pace, di navi da guerra di Stati non belligeranti nei porti ed ancoraggi nazionali e di quelli dei possedimenti dell'Egeo e delle Colonie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-1