Art. 5
In vigore dal 6 giu 1934
Le prescrizioni degli articoli precedenti non si applicano:
a) alle navi da guerra sulle quali trovinsi imbarcati i Capi degli Stati, i membri delle dinastie regnanti e i loro seguiti e gli agenti diplomatici accreditati presso il Governo del Re;
b) alle navi da guerra costrette a rilascio forzato a causa di avarie, di cattivo tempo e di altre cause impreviste;
c) alle navi da guerra in servizio di sorveglianza nei mari, ove convenzionalmente ciò è ammesso dal R. Governo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-5