Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 6 giu 1934
Le prescrizioni degli articoli precedenti non si applicano: a) alle navi da guerra sulle quali trovinsi imbarcati i Capi degli Stati, i membri delle dinastie regnanti e i loro seguiti e gli agenti diplomatici accreditati presso il Governo del Re; b) alle navi da guerra costrette a rilascio forzato a causa di avarie, di cattivo tempo e di altre cause impreviste; c) alle navi da guerra in servizio di sorveglianza nei mari, ove convenzionalmente ciò è ammesso dal R. Governo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-24;2423#art-5