Art. 19
In vigore dal 6 giu 1934
Il R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, ed i Regi decreti 29 marzo 1923, n. 899, 10 luglio 1924, n. 1256, e 18 febbraio 1926, n. 474, che successivamente lo modificarono, sono abrogati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Sirianni - De Bono - Balbo - Ciano.
Visto il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1934 - Anno XII.
Atti del Governo, registro 347, foglio 44. - Mancini.
Storico versioni
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