REGIO DECRETO·n. DLIV·16 giugno 1907
Che istituisce in Reggio Calabria una scuola industriale e ne approva l'annesso statuto.
Vigente dal 28 gennaio 1908 25 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la l
Art. 2La scuola ha lo scopo di formare abili operai per le industrie meccaniche, per l'ebanister
Art. 3Alle spese d'impianto e di mantenimento della scuola concorrono annualmente: il Ministero
Art. 4La scuola comprenderà un corso inferiore della durata di due anni, che è fine a sa stesso
Art. 5Per l'ammissione al corso inferiore occorrerà avere almeno l'età di 12 anni compiuti e non
Art. 6La scuola d'arte applicata all'industria, istituita dal comune di Reggio Calabria e già su
Art. 7L'anno scolastico comincierà il 1° ottobre e terminerà il 31 luglio. Nella seconda quindic
Art. 8La direzione didattica e disciplinare della scuola sarà affidata al direttore, che per que
Art. 9L'amministrazione della scuola sarà affidata ad una Giunta di vigilanza, della quale fanno
Art. 10La Giunta di vigilanza si adunerà almeno una volta al mese, durante il periodo in cui è ap
Art. 11La Giunta di vigilanza avrà le seguenti attribuzioni: a) provvedere al regolare andamento
Art. 12Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei labora
Art. 13Il direttore, gli insegnanti, i capi d'officina e di laboratorio saranno scelti in seguito
Art. 14Sarà ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di officina e d
Art. 15Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano il grado di ordinari come pure qu