Art. 24
In vigore dal 12 feb 1908
È data facoltà al Ministero di agricoltura, industria e commercio di derogare alle disposizioni dell' del presente decreto per quanto riguarda il personale attualmente in servizio presso la scuola d'arte applicata all'industria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-24