Art. 25

In vigore dal 12 feb 1908
Nel bilancio della scuola sarà iscritta la somma di lire duemila per borse di studio da conferirsi per concorso a giovanetti forniti della licenza elementare, che vogliano frequentare la scuola in qualità di convittori a pagamento presso il locale orfanotrofio provinciale. Tale somma sarà aumentata di lire seicento a carico del bilancio dello Stato, da prelevarsi dai fondi disposti dall'art. 81 della legge 25 giugno 1906, n. 255. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco-Ortu. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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Art. 25 Che istituisce in Reggio Calabria una scuola industriale e ne approva l'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo