Art. 19

In vigore dal 12 feb 1908
Gli insegnanti eserciteranno gli uffici rispettivamente loro assegnati, sotto la vigilanza del direttore, ed avranno la responsabilità della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato. Il Collegio degli insegnanti, che sarà presieduto dal direttore, o da chi ne fa le veci, proporrà la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso; compilerà i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari; farà le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico e aule punizioni più gravi da infliggere agli allievi a norma del regolamento interno della scuola. Il Collegio degli insegnanti si riunirà, inoltre, almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti, che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Che istituisce in Reggio Calabria una scuola industriale e ne approva l'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo