Art. 15

In vigore dal 12 feb 1908
Gli stipendi del direttore e dei professori, che abbiano il grado di ordinari come pure quelli dell'altro personale della scuola, con nomina stabile, saranno aumentati di un decimo per ogni sei anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro sessenni. Questi sono calcolati in base allo stipendio iniziale di ruolo. In uno speciale capitolo del bilancio della scuola saranno fatti per questo titolo gli opportuni stanziamenti di fondi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-15

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