Art. 11

In vigore dal 12 feb 1908
La Giunta di vigilanza avrà le seguenti attribuzioni: a) provvedere al regolare andamento amministrativo della scuola; b) deliberare il bilancio preventivo e trasmetterlo al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio; c) deliberare il conto consuntivo, che sarà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio economico della scuola. Il detto conto sarà, a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale; d) ordinare le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigilare, sotto la sua responsabilità, che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; e) fare al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) vigilare sulla buona conservazione del materiale della scuola, curando che gli inventari siano regolamentare tenuti. Una copia degli inventari dovrà essere trasmessa al Ministero, al quale saranno pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi; g) presentare, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola; h) esercitare le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati; i) promuovere da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento; k) adempiere a tutte le altre funzioni contemplate nel decreto di fondazione della scuola ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Che istituisce in Reggio Calabria una scuola industriale e ne approva l'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo