Art. 9

In vigore dal 12 feb 1908
L'amministrazione della scuola sarà affidata ad una Giunta di vigilanza, della quale fanno parte: un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante della provincia di Reggio Calabria, un rappresentante della Camera di Commercio ed arti di Reggio Calabria, un rappresentante del comune di Reggio Calabria e il direttore della scuola. Avranno un rappresentante nella Giunta quegli enti o privati che in seguito contribuiranno al mantenimento della scuola con almeno 1000 lire annue. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio nominerà il presidente della Giunta, la quale eleggerà fra i suoi componenti il vice presidente ed il segretario. I membri della Giunta durano in carica tre anni, e potranno essere rieletti. Il presidente della Giunta rappresenterà la scuola e provvederà alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta dopo l'approvazione del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-9

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