Art. 5

In vigore dal 12 feb 1908
Per l'ammissione al corso inferiore occorrerà avere almeno l'età di 12 anni compiuti e non oltrepassare quella di 17, ed aver conseguito il diploma di maturità o la licenza elementare, in conformità del regolamento per gli esami delle scuole elementari. Al primo anno di corso normale, oltre ai licenziati dal corso inferiore, saranno ammessi i licenziati dalle scuole di arti e mestieri e d'arte applicata all'industria, dalle scuole inferiori di commercio dipendenti dal Ministero, e i licenziati dalla scuola tecnica e dal ginnasio. Questi ultimi però dovranno superare un esame di disegno secondo il programma della scuola tecnica. Per passare da una classe all'altra, tanto del corso inferiore quanto del corso normale, sarà obbligatorio l'esame di promozione. L'ammissione di alunni provenienti da altre scuole di arti e mestieri dipendenti dal Ministero ad una classe qualsiasi dei due corsi sarà deliberata dal Ministero su proposta del Collegio degli insegnanti. Alla fine dei due corsi, inferiore e normale, gli allievi dovranno superare un esame di licenza e sarà loro rilasciato analogo diploma. Non saranno ammessi uditori, nè praticanti ad alcuno dei corsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-5

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