Art. 2
In vigore dal 12 feb 1908
La scuola ha lo scopo di formare abili operai per le industrie meccaniche, per l'ebanisteria e per le arti decorative e di prepararli altresì a diventare capi officina e capi fabbrica.
Per le esercitazioni pratiche degli allievi, per gli esperimenti, i saggi, le ricerche, che possono essere fatti anche per richiesta di privati industriali, la scuola sarà fornita:
a) di un'officina divisa nei riparti seguenti: per falegnami ebanisti, per meccanici, tornitori e fucinatori, per elettricisti;
b) di un laboratorio per la lavorazione della pietra e per la pittura decorativa ed ornamentale.
La scuola avrà pure gabinetti di fisica e di chimica, collezioni di modelli e di apparati relativi alla meccanica ed alla tecnologia, e una biblioteca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-2