Art. 1
In vigore dal 12 feb 1908
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, relativa ai provvedimenti a favore della Calabria;
Vista la deliberazione in data del 1° maggio 1907 del Consiglio provinciale di Reggio Calabria; quella in data 26 aprile 1907 del R. commissario per il comune di Reggio Calabria; e quella in data 7 aprile 1907 della Camera di commercio di Reggio Calabria riguardanti l'istituzione in quella città di una R. scuola industriale;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretiamo e decretiamo:
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È istituita in Reggio Calabria una R. scuola industriale che sarà regolata colle norme del presente statuto:
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-1