Art. 4
In vigore dal 12 feb 1908
La scuola comprenderà un corso inferiore della durata di due anni, che è fine a sa stesso e apre l'adito al corso normale di tre anni.
Il corso normale si dividerà in tre sezioni: sezione di meccanica, sezione di ebanisteria e sezione di decoratori.
Le materie d'insegnamento ed i relativi programmi per le lezioni e le esercitazioni saranno approvati con decreto ministeriale.
Il Ministero di agricoltura, industria e commerciò potrà istituire nuovi insegnamenti o nuove officine, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-4