Art. 3
In vigore dal 12 feb 1908
Alle spese d'impianto e di mantenimento della scuola concorrono annualmente:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 20,000;
la Camera di commercio ed arti di Reggio Calabria con L. 2000;
il comune di Reggio Calabria con L. 5000.
La provincia di Reggio assumerà l'obbligo di cedere alla scuola l'uso gratuito continuativo dei locali occorrenti alle sue funzioni diverse.
Concorreranno altresì al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche e delle officine e i contributi eventuali di altri enti o privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-3