Art. 8
In vigore dal 12 feb 1908
La direzione didattica e disciplinare della scuola sarà affidata al direttore, che per queste funzioni corrisponderà direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Egli proporrà all'approvazione del Ministero i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, dopo sentito il Collegio degli insegnanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-8