Art. 10

In vigore dal 12 feb 1908
La Giunta di vigilanza si adunerà almeno una volta al mese, durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si adunerà inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutto le volte che il bisogno lo richieda, od in seguito a domanda di almeno due componenti. Le adunanze saranno valide quando v'interverrà la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevarrà il voto del presidente. Decadranno dal loro ufficio quei componenti della Giunta, che non interverranno alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi. La decadenza sarà dichiarata dal Ministero. Il presidente della Giunta ne darà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-10

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Art. 10 Che istituisce in Reggio Calabria una scuola industriale e ne approva l'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo