Art. 14
In vigore dal 12 feb 1908
Sarà ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi di officina e di laboratorio dalla scuola ad un'altra della stessa natura e di egual grado, se i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
Perché i passaggi, di cui al presente articolo, possano verificarsi, occorrerà inoltre che gli intesessati ne facciano domanda al Ministero e che le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi saranno, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-14