Art. 18

In vigore dal 12 feb 1908
Il direttore coadiuverà il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, e invigilerà sotto la sua responsabilità che siano tenuti regolarmente i registri contabili, in conformità alle disposizioni del regolamento; provvederà all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, e all'osservanza dei regolamenti; proporrà i provvedimenti che reputerà utili e provvederà alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate informerà il Ministero per gli opportuni provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-16;554#art-18

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Art. 18 Che istituisce in Reggio Calabria una scuola industriale e ne approva l'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo